Art. 216, Comma 1 e 2, Legge Fallimentare
L'articolo 216, comma 1 e 2, della Legge Fallimentare italiana (L.F.) affronta la questione delle azioni del curatore fallimentare in relazione a contratti in corso al momento della dichiarazione di fallimento.
Comma 1: Potere di proseguire i contratti
Il comma 1 dell'articolo 216 L.F. concede al curatore fallimentare il potere di proseguire i contratti in corso al momento del fallimento, se ciò è nell'interesse del fallimento. Questo potere è subordinato a due condizioni fondamentali:
- L'interesse del fallimento: il proseguimento del contratto deve essere vantaggioso per il patrimonio fallimentare, ovvero deve contribuire a massimizzarne il ricavo e a soddisfare i creditori.
- Il rispetto delle condizioni contrattuali: il curatore fallimentare deve rispettare le clausole del contratto originario, anche se ciò potrebbe comportare un onere per il fallimento.
Comma 2: Potere di rescindere i contratti
Il comma 2 dell'articolo 216 L.F. attribuisce al curatore fallimentare il potere di rescindere i contratti in corso, se ciò è nell'interesse del fallimento. Anche in questo caso, il potere del curatore è soggetto a due condizioni:
- L'interesse del fallimento: la rescissione del contratto deve essere vantaggiosa per il patrimonio fallimentare, ad esempio, per evitare perdite ulteriori o per liberare risorse.
- Il pagamento delle penali: se il contratto prevede penali per la rescissione, il curatore fallimentare è tenuto a pagarle.
Considerazioni
L'articolo 216 L.F. fornisce al curatore fallimentare una discrezionalità limitata in merito ai contratti in corso. Il suo compito principale è tutelare il patrimonio fallimentare e soddisfare i creditori.
Il bilancio degli interessi tra il proseguimento del contratto, la rescissione e l'eventuale pagamento delle penali è compito del curatore fallimentare.
La decisione di proseguire o rescindere un contratto è delicata e richiede un'attenta analisi delle circostanze specifiche del fallimento.